Il presidente dell'ILVA Bruno Ferrante |
L’ILVA ricorre contro le due ultime ordinanze del gip.
Ferrante, (presidente dell’ILVA), ha depositato questa mattina (16 Agosto) nella cancelleria del tribunale del Riesame, assistito all’avv.Egidio Albanese due distinti
appelli contro le due ordinanze del gip
Patrizia Todisco.
Secondo Ferrante,
il gip, “ha usurpato poteri propri del tribunale del Riesame e della procura
della Repubblica. Lo ha fatto per ben due volte firmando le ordinanze del 10 e
11 agosto.”
Con la prima ha ordinato all’Ilva di fermare la produzione nei sei reparti
a caldo sequestrati il 26 luglio;
Con l’altra ha revocato allo stesso Ferrante, l’incarico di custode e
amministratore delle aree sotto sequestro affidatogli dai giudici del Riesame
quattro giorni prima.
Ai
giudici, Ferrante chiede di annullare le due ordinanze.
Come si sa, Il Riesame
ha disposto che i custodi nominati «garantiscano
la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di
tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e
della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
inquinanti».
Ed ecco le due interpretazioni che danno il gip e i legali dell’ILVA:
Secondo il gip Todisco ciò significa che il suo provvedimento di sequestro è stato confermato e che i giudici d’appello non hanno concesso la facoltà d’uso degli impianti che, quindi, vanno fermati.
L’interpretazione
dell’Ilva è opposta: dal dispositivo emerge «espressamente» che
il tribunale ha concesso l’«utilizzazione degli impianti».
Ed ora l’ILVA continua in linguaggio “pesantemente giuridico”
Da qui i rilievi in linguaggio giuridico: l’ordinanza del giudice Todisco è
affetta «dalle più radicali forme di abnormità», ha un contenuto «incompleto»,
«viola le procedure di esecuzione delle misure cautelari» e contempla
«statuizioni illegittime». Inoltre, specialmente quella del 10 agosto che ha
ordinato lo stop degli impianti, contiene una «inammissibile prevaricazione di
funzioni proprie di altri organi del magistero penale (del Riesame che si era
pronunciato e della Procura, a cui spetta l’esecuzione del sequestro, ndr), in
violazione del principale principio accusatorio, i cui riflessi
economico-sociali non occorre ribadire».
(GazzettaDelMezzigiorno)(Chi ci capisce qualcosa .. alzi la mano !!)
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